Sempre più spesso le macchine vengono pubblicizzate e vendute prive di ripari e di misure di sicurezza idonee oppure con l’indicazione di installare tali misure a carico dell’utilizzatore.
Aspetti gravi, dal momento che ciò significa contravvenire quanto prescritto dalla Direttiva Macchine.
Misure di sicurezza: cosa prevede la Direttiva Macchine 2006/42/CE
Proprio la Direttiva 2006/42/CE, in qualità di normativa di riferimento per questo ambito di sicurezza sul lavoro, impone al fabbricante di fornire tutte le misure di sicurezza compresi i ripari. Va precisato, inoltre, che ci sono dei casi eccezionali, in cui è l’utilizzatore a dover installare i ripari, purché sia regolato contrattualmente: ciò rende l’utilizzatore a tutti gli effetti fabbricante.
Il fabbricante principale (o fornitore della macchina) deve comunque verificare l’installazione da parte dell’utilizzatore ed eseguire la marcatura CE, assumendosi la responsabilità sul macchinario.
Nel caso di incidenti o di segnalazioni che attengono alla normale attività di sorveglianza da parte dell’autorità di vigilanza, non è raro che pervengano delle comunicazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Lo strumento che le aziende possono impiegare in casi di difetti circa la sicurezza dei macchinari è soltanto uno: il fascicolo tecnico. Nello specifico, il Ministero chiederà alle aziende di fornire quelle parti di fascicolo tecnico che dimostreranno la conformità della macchina alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Naturalmente, la mancata presentazione del fascicolo tecnico farà presupporre la non conformità della macchina, poiché è parte integrante della documentazione richiesta dalla Direttiva Macchine e delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.
Le conseguenze legali: la sicurezza dei macchinari non è un’opzione
L’art. 6 del Decreto Legislativo 17 del 2010, recepisce e attua la Direttiva Macchine 2006/42/CE e dispone un processo di sorveglianza. Infatti, il terzo comma del predetto articolo afferma che:
Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’attività di sorveglianza viene regolata dal Regolamento UE 765/2008, successivamente modificato dal Regolamento 1020/2019. I Regolamenti appena citati, attraverso l’attività di sorveglianza del mercato, impediscono l’impiego di prodotti non sicuri e norme che regolamento l’immissione di prodotti sicuri, oltre a imporre al fabbricante il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi oppure di limitarne l’immissione sul mercato.
Qualora il fabbricante riceva una comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, potrà presentare opportune controdeduzioni, con le quali contesterà la presunta non conformità dei propri macchinari, oppure comunicare gli interventi che andrà a eseguire sulle macchine presenti sul mercato: da interventi per adeguamento tecnico, per rendere le macchine sicure, fino al ritiro dal mercato dei macchinari insicuri.
Le conseguenze economiche: sicurezza macchine industriali e danni commerciali
In caso di incidente su una macchina che abbia procurato un infortunio, sul fabbricante potrà gravare un eventuale risarcimento sul piano civile, oltre che la responsabilità penale, ove previsto.
Tuttavia, qualora la macchina dovesse risultare insicura, potrà essere attivato anche un processo di sorveglianza del mercato, che avrà gravi conseguenze commerciali per l’azienda. Infatti, le macchine giudicate non conformi alla Direttiva Macchine potranno essere ritirate dal mercato sia italiano che europeo. In certi casi, il procedimento di sorveglianza del mercato, in caso ad esempio di incidenti gravi, potrà essere attivato il cosiddetto RAPEX, sistema di allerta rapido adottato dall’Unione europea per i prodotti di consumo pericolosi, con il quale le autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea notificano alla Commissione europea i prodotti che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
In questo caso, tutte le macchine circolanti dovranno essere bloccate a livello europeo. Il fabbricante sottoposto a processo di sorveglianza dovrà fornire al Ministero, in aggiunta al fascicolo tecnico, al manuale di istruzioni e alla marcatura CE, anche il numero e la tipologia di macchine presenti sul mercato con le medesime caratteristiche.
Le conseguenze personali e i rischi di infortunio
Nel caso di macchine che non presentino le adeguate misure di sicurezza, la normativa in materia di sicurezza sul lavoro si prefigge di ridurre i rischi per le persone, che possono variare in funzione della tipologia di macchine e di lavorazioni.
Fra i rischi più comuni, in materia di sicurezza sul lavoro, si annoverano il rischio meccanico, solitamente causato dal movimento degli elementi mobili dei macchinari. Il rischio meccanico può includere:
- lo schiacciamento, quando una parte del corpo rimane schiacciata da due o più elementi meccanici in movimento;
- il cesoiamento, che comporta l’asportazione di una parte del corpo;
- il taglio o sezionamento, in cui un elemento meccanico tagliente provoca delle ferite da taglio;
- l’impigliamento, il trascinamento o l’intrappolamento, qualora una parte del corpo venga catturata e/o resti impigliata da elementi meccanici;
- l’urto, ossia l’impatto del corpo o di una parte del corpo con parti meccaniche in movimento;
- la perforazione o la puntura, ovvero la penetrazione di un elemento acuminato in una parte del corpo;
- l’attrito o l’abrasione, cioè lo sfregamento tra una parte del corpo e un elemento meccanico;
- la proiezione di fluidi, corpi solidi o parti di macchina, come schizzi, polveri o prodotti di lavorazione che possono colpire l’operatore.
Infine, il rischio elettrico può includere la folgorazione, ove avvenga il passaggio di una scarica elettrica all’interno del corpo dell’operatore. Essa può avvenire per contatto diretto, qualora l’elettricità venga trasmessa dalla fonte di energia direttamente alla persona, oppure per contatto indiretto, se la corrente giunge al corpo tramite un materiale conduttore. Vi è poi la possibilità che fenomeni elettrici (come archi, scintille, punti caldi superficiali) possano generare degli incendi, se in presenza di materiale infiammabile.
Delle esplosioni possono infine essere provocate dalla contemporanea presenza di sostanze quali miscele di gas, vapori o polveri potenzialmente esplosivi e fenomeni elettrici.
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